Art. 5.
(Compiti dei comuni, delle province
e delle città metropolitane).

      1. In materia di sostegno, promozione e valorizzazione delle attività musicali, i comuni, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle a essi conferite con legge statale o regionale sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.
      2. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che esercitano le attività di cui al comma 1 spetta di:

          a) incentivare, anche in forma associata, la presenza musicale sul territorio;

          b) concorrere con le regioni alla programmazione delle residenze multiculturali mediante i piani regionali triennali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

          c) promuovere e realizzare le infrastrutture per la fruizione della musica nonché per la ricerca e la elaborazione musicali.